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Ordinanza — n. 6881/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility due to alternative hypothesis formulation and merit criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6881/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alberto Bellanti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bellanti argued the lower court failed to properly qualify criminal responsibility and absorbed charges incorrectly, but the court rejected these as mere merit criticisms disguised as alternative hypotheses. Since the appellate court's reasoning was present and logical despite being brief, the court held that such arguments cannot be raised in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal based on alternative hypotheses regarding criminal qualification or fact-finding discretion is inadmissible if it does not demonstrate missing, contradictory, or manifestly illogical reasoning in the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal alternative hypotheses merit criticism criminal qualification discretionary evaluation Corte di Cassazione spese processuali minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANTI ALBERTO nato a LEONFORTE il 05/11/1992 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alberto Bellanti e la memoria inviata in limine; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del fatto di reato, non è consentito in quanto si riduce nella formulazione di ipotesi alternative, non scrutinabili in questa sede, in sostanza assimilabili a critiche di merito sull'esercizio da parte del giudice di appello della propria discrezionalità valutativa del fatto, deducibile in sede di legittimità solamente se si riflette in una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione, seppure sintetica, è presente e non manifesta contraddizioni ovvero illogicità, tanto meno manifeste, cioè emergenti ictu oculi, nella rappresentazione di una vicenda che, per la sua estrema semplicità, non offre alcuno spazio ad interpretazioni ulteriori; ritenuto che l'argomento dell'assorbimento del capo 3 nel capo 1 di imputazione viene implicitamente respinto dall'affermazione di responsabilità per tutti i reati e dalla specifica motivazione in ordine alla specifica modalità minacciosa integrata proprio dalla attribuzione della falsa qualità di operatore di polizia in borghese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consi liere'estensore Il Presid