Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding criminal liability in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Walter Tacchinardi's appeal inadmissible due to a lack of specific legal arguments. The appellant merely repeated factual assertions already rejected by the Court of Appeal regarding his alleged criminal liability for fraud. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating facts already examined and rejected by the court of second instance without presenting new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCHINARDI WALTER nato a CREMONA il 22/09/1969 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tacchinardi Walter; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sulla presenza di plurime circostanze idonee a trarre in inganno la persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con iglie e estensore Il Presidente