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Ordinanza — n. 6879/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for being generic and lacking specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lorenzo Filippone's appeal inadmissible due to a generic lack of specific grounds. The appellant argued for the exclusion of recidivism penalties but failed to cite concrete elements supporting his claim. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to indicate the specific elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific elements recidivism penalty criminal procedure code inadmissible appeal judicial review limits costs of appeal reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE LORENZO nato a PALERMO il 01/02/1991 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Filippone Lorenzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e, in subordine, si domanda l'esclusione dell'aumento della pena per la recidiva, neppure contestata nel procedimento in esame, è del tutto generico poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con iglier estensore Il Presiden