Cassation court dismisses appeal as inadmissible for retrying facts and repeating rejected legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant sought to re-evaluate witness credibility and challenge the legal qualification of the crime, arguing for a retrial of facts already decided. The court rejected these grounds as they constituted an impermissible review of factual findings and merely repeated arguments already dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments of fact are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or repeat legal arguments already rejected by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZALI MOHAMED nato a SILANDRO il 29/05/2000 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ghazali Mohamed; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge per travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della p.o., è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla credibilità della ricostruzione della vicenda fornita dalla persona offesa e sui relativi riscontri nonché sull'irrilevanza delle presunte contraddizioni evidenziate dalla difesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'idoneità delle frasi pronunciate dall'imputato a integrare la minaccia costitutiva del reato di tentata estorsione contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consi liere stensore Il Pr