Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate facts already rejected in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Infantino Salvatore inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant sought to challenge the lower court's finding of criminal liability for the offense of receiving stolen goods by proposing new factual interpretations. The court rejected this request because the appellant was attempting to re-litigate facts that had already been definitively rejected during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when it attempts to re-evaluate facts already definitively rejected in the appellate judgment without identifying specific procedural errors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTINO SALVATORE nato a PALERMO il 30/09/1987 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Infantino Salvatore; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle congrue e attendibili modalità di identificazione dell'imputato quale autore del delitto contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere estensore Il Presi nte