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Ordinanza — n. 6875/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation and procedural interest regarding necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Vito Gerbino inadmissible due to a lack of motivation and lack of procedural interest. The appellant argued for a necessity defense regarding property occupation, but the court found the lower court's reasoning sufficient to reject this claim. Consequently, the appeal was dismissed without remanding the case, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is sufficiently motivated and the appeal lacks specific interest, as generic arguments regarding necessity do not justify remanding the case.

Parole chiave

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lack of motivation procedural interest necessity defense inadmissible appeal property occupation court costs Cassazione stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERBINO VITO nato a PALERMO il 16/08/1973 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; (1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vito Gerbino; considerato che il primo motivo, attinente al potere di presentare querela per il reato di invasione, senza contestare la assenza di motivazione, richiede l'esercizio di poteri di valutazione del fatto (in ordine alle ragioni di disponibilità dell'immobile da parte della persona offesa) di cui questa Corte non dispone, di talché il motivo risulta non consentito; ritenuto che, in relazione al secondo motivo (concernente il dedotto stato di necessità), la lamentata carenza di motivazione, oltre che manifestamente infondata alla luce della motivazione che assume una programmata occupazione di lungo termine da parte dell'imputato, in sé incompatibile con lo stato di necessità, risulta altresì carente di interesse a causa della genericità del motivo fin dall'atto di appello (ciò che rende improduttiva la restituzione del procedimento al grado inferiore), siccome basato su considerazioni generiche e non attinenti nello specifico al caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consi lier estensore Il P