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Ordinanza — n. 6873/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for receiving stolen goods due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6873/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Di Fazio's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the lack of reasoning in the lower court's decision. The appellant argued for insufficient motivation concerning the criminal responsibility for receiving stolen goods and the sentencing range, but the court found these arguments infounded based on clear evidence linking the seized vehicle to the stolen one. Consequently, the court upheld the original conviction, emphasizing that minor sentencing deviations do not require extensive justification and fall within the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible if the alleged defects in reasoning or sentencing are manifestly unfounded, as the trial judge's discretion in grading the penalty is subject to limited review unless it constitutes mere arbitrariness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility receiving stolen goods sentencing discretion lack of reasoning Cassazione ordinanza sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923
Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile dato che la relativa memoria è sostanzialmente priva di elaborazione e non fornisce alcun reale supporto argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FAZIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 24/10/1978 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Fazio Giuseppe; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale puntualmente evidenziato, a fronte delle medesime doglianze proposte in appello, l'esatta corrispondenza fra il ciclomotore rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato e quello oggetto di furto (si veda, in particolare, pag. 2 sulla coincidenza del numero di telaio indicato nella denuncia di furto e nel verbale di sequestro nonché sull'irrilevanza dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 3); va poi considerato che l'onere motivazionale va parametrato alla concreta sanzione irrogata che, quando prossima al minimo edittale, o comunque decisamente inferiore al medio edittale (come in questo caso: oltre un terzo in meno) non richiede particolare sforzo giustiicativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile dato che la relativa memoria è sostanzialmente priva di elaborazione e non fornisce alcun reale supporto argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 14 gennaio 425 Il Consigliere estensore