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Ordinanza — n. 6871/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Muzzio Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial regarding fraud and sentencing, but the court found the arguments merely repetitive of facts already properly evaluated by the lower court. Consequently, the decision was rejected because the appeal lacked specific reasoning on the denial of mitigating circumstances and the sentencing calculation.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is devoid of argumentation or fails to address the specific grounds of the contested judgment, requiring only a congruent reference to decisive elements rather than an exhaustive review of all facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation procedural defect sentencing mitigation court costs and fine attenuazione libera della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZZIO PAOLO nato a CATANIA il 07/03/1989 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Muzzio Paolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di insolvenza fraudolenta contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sull'assenza di prove dell'asserita consapevolezza della p.o. dello stato di insolvenza dell'imputato e sulla condotta di quest'ultimo, precedente e successiva all'assunzione delle obbligazioni, pacificamente indicativa dell'intento di non adempiervi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3), mentre in ordine alla dosimetria adottata, il motivo è radicalmente privo di argomentazione e, quindi, generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigl ere estensore Il Pr