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Ordinanza — n. 6870/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6870/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sanseverino Stefano inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground for appeal was deemed too generic because it failed to specify the legal elements underlying the criticism of the lower court's finding of criminal responsibility. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific elements required to allow the appellate judge to identify the specific legal or factual reliefs raised.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal Art. 581 c.p.p. lack of specific elements violation of law requirement rettifica del registro fondiario detentore di una collezione di dati abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Sanseverino Stefano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSEVERINO STEFANO nato a PALERMO il 25/10/1974 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sanseverino Stefano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Cons gliere