Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking alternative reading of evidence outside appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Magnante Pio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for an alternative interpretation of evidence regarding the accused's responsibility for the crime of receiving stolen goods, claiming logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected this, noting the territorial court's motivation was free from logical defects and correctly applied legal arguments to establish liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments are limited to reviewing legal violations and specific procedural errors; requests for alternative readings of evidence or general re-evaluation of facts fall outside the scope of appellate review and render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNANTE PIO nato a COLFELICE il 19/09/1955 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Magnante Pio; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, sono finalizzati ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione sull'inattendibilità delle generiche dichiarazioni del teste Sortini e sulla prova del furto o smarrimento dell'assegno derivante dalla querela in atti); che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione sull'omessa puntuale indicazione da parte del ricorrente delle modalità e circostanze di ricezione dell'assegno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere stensore Il PresideMe