Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6868/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for fraud conviction as reasoning is sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Cianci Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cianci argued the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility for fraud was flawed, but the court found the motivation logically and legally sound. Consequently, the court rejected the claim that the trial court's findings lacked proper justification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a lack of reasoning in a criminal judgment is inadmissible if the reasoning is manifestly unfounded and the lower court's motivation is logically and legally sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of reasoning claim fraud conviction defense Cassazione procedural rules manifestly unfounded appeal contratto di esposizione violazione delle norme edilizie divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCI GAETANO nato a GUGLIONESI il 19/01/1959 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cianci Gaetano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto configurata la truffa contestata è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sulla ricostruzione dei fatti da cui emerge una condotta pacificamente idonea a integrare tutti gli elementi costitutivi della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente