Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive grounds regarding private violence and theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by William Fravili inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the four grounds of appeal to be manifestly unfounded, repetitive, and lacking merit, specifically rejecting arguments regarding the legal qualification of the defendant's conduct as private violence or snatching. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred because the substantive arguments had already been adequately addressed and refuted in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and repetitive, as the court has already provided adequate reasoning to refute the arguments regarding the legal qualification of the defendant's conduct.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAVILI WILLIAM nato a MONTEROTONDO il 26/04/2002 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di William Fravili; considerato che i quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltreché ripetitivi, e quindi forieri di inammissibilità del ricorso nel quale si inseriscono: - il primo, il secondo ed il quarto sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica della condotta (violenza privata o furto con strappo) hanno trovato adeguata e corretta risposta a pg. 4 e 5 della motivazione, ove si osserva che ricorrono tanto violenza e minaccia, che l'impossessamento della catenina sottratta alla persona offesa (ciò che esclude trattarsi di mera violenza privata), dovendosi escludere altre ipotesi di reato (art. 624 bis cod. pen.) poiché la violenza fu esercitata non solo sulla refurtiva ma anche sulla persona, con lo schiaffo che ha preceduto immediatamente lo strappo della catenina; - il terzo motivo è meramente ipotetico e infondato alla luce del rigetto del secondo motivo, cui era collegato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in