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Ordinanza — n. 6866/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6866/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6866/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU LORENZO nato a MONSERRATO il 09/08/1950 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Porcu Lorenzo; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel reato di riciclaggio contestato, anche rispetto alle deduzioni formulate con l'atto di appello, sono manifestamente infondati avendo la Corte territoriale confermato la pronuncia di penale responsabilità del ricorrente con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce delle circostanze di fatto (si veda, in particolare, pag. 3 sulla disponibilità delle chiavi dell'autofficina e sulla presenza del prevenuto all'interno della stessa mentre si compivano evidenti operazioni di riciclaggio nonché sulla mancanza di spiegazioni alternative da parte di quest'ultimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6866/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 sulla disponibilità delle chiavi dell'autofficina e sulla presenza del prevenuto all'interno della stessa mentre si compivano evidenti operazioni di riciclaggio nonché sulla mancanza di spiegazioni alternative da parte di quest'ultimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inquinamento locale violazione degli oneri dell'autorizzazione segno di dominio pubblico violazione delle norme zonali considerazioni di protezione ambientale sorveglianza dell'ambiente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU LORENZO nato a MONSERRATO il 09/08/1950 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Porcu Lorenzo; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel reato di riciclaggio contestato, anche rispetto alle deduzioni formulate con l'atto di appello, sono manifestamente infondati avendo la Corte territoriale confermato la pronuncia di penale responsabilità del ricorrente con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce delle circostanze di fatto (si veda, in particolare, pag. 3 sulla disponibilità delle chiavi dell'autofficina e sulla presenza del prevenuto all'interno della stessa mentre si compivano evidenti operazioni di riciclaggio nonché sulla mancanza di spiegazioni alternative da parte di quest'ultimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consikiliere estensore Il Presidente