Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Darboe Saikou inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation regarding his alleged complicity in robbery, relying on general complaints already rejected in the appellate stage. The court rejected this because the grievances were generic and failed to identify specific procedural errors or misinterpretations of evidence, which are required for a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic complaints regarding facts or evidence without pinpointing specific procedural violations or misinterpretations of the trial record.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARBOE SAIKOU (CUI 04R2BAM) nato il 23/12/1996 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Darboe Saikou; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel reato di rapina, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla coerenza e attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa e sulle ragioni della ritenuta irrilevanza delle incongruenze emerse); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con gliere stensore s/ Il Presidente