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Ordinanza — n. 6864/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6864/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6864/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARKER ARIF MAHMUD nato il 29/10/1991 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; .Ì Letto il ricorso di Sarker Arif Mahmud; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 sulla presenza di due precedenti specifici, con giudizio, insindacabile in questa sede, di abitualità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 sulla presenza di due precedenti specifici, con giudizio, insindacabile in questa sede, di abitualità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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misura di allontanamento nel diritto degli stranieri sospensione dell'ordine espulsione espulsione di familiari integrazione dei migranti allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARKER ARIF MAHMUD nato il 29/10/1991 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; .Ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sarker Arif Mahmud; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 sulla presenza di due precedenti specifici, con giudizio, insindacabile in questa sede, di abitualità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consi liere estensore Il Presidente