Cassation appeal dismissed for lack of admissibility due to insufficient criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Gianfranco Mandorino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for alternative readings of the facts based on a different evaluation of evidence already examined by the trial court. The court rejected this as a non-admissible motivational critique, ruling that the lower court's decision was complete, adequately reasoned, and free from the required logical fracture.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely proposes alternative readings of facts without demonstrating a lack of motivation, contradiction, or manifest illogicity in the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDORINO GIANFRANCO nato a TRIESTE il 18/06/1966 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianfranco Mandorino; considerato che entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella proposizione di letture alternative delle vicende oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest'ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso non raggiungono lo standard necessario a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata, che ha toccato i punti salienti della controversia tra il ricorrente e la sua ex compagna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere lstensore Il Presidente