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Ordinanza — n. 6862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility due to insufficient criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Gianfranco Mandorino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for alternative readings of the facts based on a different evaluation of evidence already examined by the trial court. The court rejected this as a non-admissible motivational critique, ruling that the lower court's decision was complete, adequately reasoned, and free from the required logical fracture.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely proposes alternative readings of facts without demonstrating a lack of motivation, contradiction, or manifest illogicity in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of logical fracture alternative fact readings motivational critique procedural costs award caso di rigore coniugale deficit dell'unione coniugale contributo straordinario in denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDORINO GIANFRANCO nato a TRIESTE il 18/06/1966 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianfranco Mandorino; considerato che entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella proposizione di letture alternative delle vicende oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest'ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso non raggiungono lo standard necessario a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata, che ha toccato i punti salienti della controversia tra il ricorrente e la sua ex compagna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere lstensore Il Presidente