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Ordinanza — n. 6861/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of merit criticism and violation of devolutive chain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Salvatore and Francesco Antonio Di Giovanni inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for liability and a third factual review, but the court found their arguments repetitive, lacking genuine merit criticism, and violating the chain of devolution. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat previous assertions without new merit criticism or if they introduce new grounds violating the chain of devolution.

Parole chiave

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inadmissible appeals chain of devolution merit criticism procedural requirements Cassation procedure proprietà immobiliare contratto di amministrazione d'immobili azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIOVANNI SALVATORE nato a CESENA il 02/05/1976 DI GIOVANNI FRANCESCO ANTONIO nato a ADRIA il 18/06/2003 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Salvatore e Francesco Antonio Di Giovanni; considerato che: -il primo motivo è meramente ripetitivo in relazione alla affermazione di responsabilità, evocando circostanze puntualmente smentite da quanto accertato dalla Corte d'appello, con la cui motivazione il ricorso, sul punto, non si confronta, risultando pertanto generico; - puramente attinente al merito, senza la formulazione di una vera critica di legittimità, è anche il secondo motivo, che propone una tesi alternativa, pretendendo, in sostanza un terzo giudizio sul fatto, non consentito nel nostro sistema processuale; - il terzo motivo viene formulato in questa sede per la prima volta e non è pertanto consentito (art. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) in quanto formulato in violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere stensore Il Presi n