Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking alternative fact reading via renewed evidence requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Aouled Said Mounir inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to renew evidence and misinterpreted facts, but the court found these claims were merely alternative readings of existing evidence rather than specific legal errors. Consequently, the appeal was rejected because it sought to bypass the finality of the appellate judgment through procedural maneuvers already denied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must identify specific legal errors; requests for alternative fact interpretations or renewed evidence without distinct procedural violations render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOULED SAID MOUNIR (CUI 0493PHB) nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aouled Said Mounir; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione relativamente al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già proposte e puntualmente respinte in appello, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7- 9 sulla superfluità della rinnovazione istruttoria alla stregua del quadro probatorio acquisito e sulle precise e riscontrate dichiarazioni rese dai coimputati e dalla vittima sui fatti di causa nonché sull'irrilevanza delle difformità evidenziate dalla difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consi liere e' tensore Il Presidente