Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, violating procedural requirements for valid legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vittorio Soldi inadmissible due to generic and repetitive grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding misappropriation of condominium funds but failed to provide specific elements for his criticisms. The court ruled that the appeal lacked the necessary motivation to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power, citing established jurisprudence on the timing of the offense and the irrelevance of civil party status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Appeals must contain specific and non-repetitive grounds; generic criticisms without identifying specific flaws in the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDI VITTORIO nato a SALERNO il 08/01/1983 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vittorio Soldi; considerato che i tre motivi di ricorso sono generici e ripetitivi e quindi privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, non indicano elementi sufficienti alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato: - quanto al primo ed al secondo, essi non considerano la consolidata giurisprudenza in materia (da ultimo anche Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01) per cui il reato di appropriazione indebita di somme 'condominiali' da parte dell'amministratore si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso; - quanto al terzo motivo, esso non si confronta affatto con l'argomento della motivazione (pg.8), secondo cui "è dirimente il dato che... le persone offese avevano rafforzato la propria istanza punitiva.., costituendosi parte civile", ribadendo un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432); il motivo è pertanto generico, oltre che manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre