Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to challenge reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Militano inadmissible due to a lack of specific criticism regarding the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated arguments from the second instance without addressing the specific grounds used by the appellate court to reject his claims. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating lower court arguments without engaging with the reasoning provided in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 10/07/1975 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carmelo Militano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 392 cod. pen. (capo 1. della rubrica) e 61, n. 2 e 624-bis cod. pen. (capo 2.), con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a reiterare, con assunti versati in fatto, le doglianze prospettate con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione che ha dato conto diffusamente delle ragioni per cui è stato disatteso anche in parte qua il gravame (cfr. spec. p. 3 ss.); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio senza dedurre il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), affidandosi poi ad assedi del tutto generici a proposito della qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci