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Ordinanza — n. 6717/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for procedural inadmissibility and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6717/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Giuseppe Raso and Rachid Amrouch inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the appellate court's recognition of a mitigating circumstance and the sentencing, but their arguments were deemed generic and failed to properly allege a distortion of evidence. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established principles regarding the limits of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 c.p.: Appeals alleging a distortion of evidence must be supported by a specific and ritualized claim of error; generic complaints regarding sentencing or the application of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility distortion of evidence generic appeal arguments mitigating circumstances aggravated theft appellate review limits court costs risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Rilevato che Giuseppe Raso e Rachid Amrouch ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che Giuseppe Raso e Rachid Amrouch ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
4, cit.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che Giuseppe Raso e Rachid Amrouch ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
art. 616 cod. proc. pen
4, cit.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASO GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 09/01/1980 AMROUCH RACHID nato il 30/07/1983 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Raso e Rachid Amrouch ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalente e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna di Raso per entrambi i delitti di furto aggravato in imputazione (capi 1 e 2 della rubrica) e di Amrouch per il furto aggravato in imputazione (capo 1); considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso di Raso e il primo motivo del ricorso di Amrouch - con i quali si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno irritualmente prospettato a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso di Raso e il secondo motivo di ricorso di Amrouch - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati e generici, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando, oltre al difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento sub specie dell'art. 62-bis cod. pen., la negativa personalità degli imputati e anche le modalità di commissione dei fatti (segnatamente, l'organizzazione dell'azione criminale iter criminis; e tale iter non può essere ritualmente censurato in questa sede perorando, peraltro in maniera assertiva, un più favorevole apprezzamento segnatamente degli elementi posti a sostegno del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cit.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.