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Ordinanza — n. 6716/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to renew evidentiary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Cocchi's appeal against the Campobasso Court of Appeal inadmissible. Cocchi argued for renewal of the trial proceedings to view a video and challenged the court's reasoning regarding police statements. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that existing evidence did not require renewal and the lower court's logic was sound.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic allegations without specific factual grounds or a request to renew proceedings for already acquired evidence is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds renewal of proceedings video evidence police statements procedural costs Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
pen., rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione aggravato; considerato che il primo motivo - con il quale si denunciano la violazione dell'art. 603 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 603 cod. proc. pen
pen., rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione aggravato; considerato che il primo motivo - con il quale si denunciano la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHI LUCA nato a CAMPOBASSO il 20/11/1999 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luca Cocchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione aggravato; considerato che il primo motivo - con il quale si denunciano la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (al fine della visione del filmato in atti) - e il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - i quali possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e generici in quanto: la visione del filmato in questione non necessitava di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi di prova già acquisita, che il giudice di merito è chiamato ad apprezzare in camera di consiglio; le censure relative al contenuto del filmato sono del tutto prive di specificità; inoltre, la Corte ha fondato il riconoscimento dell'imputato, e di conseguenza la sua responsabilità, su dichiarazioni dei poliziotti operanti, ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso