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Ordinanza — n. 6715/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding aggravated theft circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Rosario Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of aggravated theft convictions, arguing errors in applying specific aggravating circumstances under the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting the territorial court correctly identified the damaged fence and public trust elements, while the appeal's arguments lacked specific factual censure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625, 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, failing to provide specific factual censure against the lower court's reasoning on aggravating circumstances or statutory exemptions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds unfounded arguments aggravated theft court costs fine motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen., senza alcuna censura su tale ultimo punto), non ne consente l'applicazione, l'impugnazione in parte qua si affida a enunciati del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., senza alcuna censura su tale ultimo punto), non ne consente l'applicazione, l'impugnazione in parte qua si affida a enunciati del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROSARIO nato a LAMEZIA TERME il 08/07/1954 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

b Rilevato che Rosario Esposito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna ger i delitti aggravati di furto e tentato furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e generico poiché: - contrariamente a quanto assertivamente dedotto, la Corte territoriale ha fondato la sussistenza della prima aggravante sul danneggiamento della recinzione del fondo de quo e l'impugnazione non contiene effettive censure al riguardo; - a proposito della seconda circostanza aggravante, il ricorso muove censure del tutto generiche, ed anzi ipotetiche, in ordine alla commissione dei fatti su cose esposte alla pubblica fede; - con riferimento alla mancata applicazione della menzionata causa di non punibilità, al di là del fatto che la pena minima posta per il delitto di furto consumato, come esposto aggravato (pure ex art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., senza alcuna censura su tale ultimo punto), non ne consente l'applicazione, l'impugnazione in parte qua si affida a enunciati del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso