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Ordinanza — n. 6713/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6713/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Nico Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for attempted aggravated theft and carrying an offensive weapon, arguing violations of penal law and sentencing discretion. The court rejected these claims as manifestly unfounded and lacking specificity, noting the lower court adequately addressed statutory factors and the appellant's criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, lack specificity, and fail to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning regarding the exercise of sentencing discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion criminal procedure court costs penal code manifestly unfounded ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
277271 - 01), che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso, volti pure a perorare un diverso apprezzamento in questa sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 13 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
277271 - 01), che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso, volti pure a perorare un diverso apprezzamento in questa sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA NICO nato a CATANZARO il 01/10/1992 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nico Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto aggravato e porto di oggetto atto a offendere; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa biografia penale dell'imputato, rendendo, dunque, un'adeguata motivazione rispetto alla genericità delle doglianze contenute nell'atto di appello (con cui si invocava pure la scelta del rito abbreviato che, invece, non rileva per la determinazione dell'incidenza delle attenuanti generiche: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01), che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso, volti pure a perorare un diverso apprezzamento in questa sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso