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Ordinanza — n. 6709/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6709/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6709/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAMBRETTI ALESSANDRO nato a ROMA il 20/02/1983 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Alessandro Scalambretti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali e di minacce aggravate; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione: in ordine all'identificazione dell'imputato, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6709/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata per il tramite dei generici asserti contenuti nel ricorso; in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale hadato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAMBRETTI ALESSANDRO nato a ROMA il 20/02/1983 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Scalambretti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali e di minacce aggravate; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione: in ordine all'identificazione dell'imputato, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); in ordine alla sussistenza della contestata recidiva, è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente evidenziando come l'imputato abbia commesso numerosi, gravi reati (ivi compresi precedenti specifici) senza soluzione di continuità, da ciò traendo che i delitti in imputazione sino dimostrativi della sua accresciuta pericolosità, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata per il tramite dei generici asserti contenuti nel ricorso; in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale hadato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), rimarcando non soltanto l'assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento ma dando conto anche (nel corpo della pronuncia) della negativa personalità dell'imputato (allorché ha rimarcato la pericolosità) e la gravità dei fatti (sia in ordine alle conseguenze lesive che alle modalità della minaccia, allorché ha argomentato sulla misura della pena); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici e assertivi che non si confrontano con la motivazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.