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Ordinanza — n. 6708/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding lack of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Campanino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Campanino argued that the lower court failed to apply the cause of non-punishability for minor offenses (art. 131-bis Penal Code) regarding his habitual behavior. The court rejected this, finding the lower court's reasoning on the identity of the crime's nature sufficient and logical, thus leaving no room for further review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming the non-application of the cause of non-punishability for minor offenses is inadmissible if the lower court has already established the habitual nature of the conduct and the identity of the crime's nature, rendering the motivation congruous and immune from further scrutiny.

Parole chiave

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non-punishability minor offenses habitual behavior assessment identity of crime nature inadmissible appeal manifestly unfounded claim ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Rilevato che Salvatore Campanino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, quale di Giudice del rinvio, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.lgs.
art. 131-bis cod. pen.
159 del 2011; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen.
270107 - 01), così rendendo una motivazione congrua e logica che non può essere ulteriormente sindacata in questa sede; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
270107 - 01), così rendendo una motivazione congrua e logica che non può essere ulteriormente sindacata in questa sede; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci
Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANINO SALVATORE nato a CASTROREALE il 02/02/1964 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; . (2 (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Campanino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, quale di Giudice del rinvio, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha ritenuto l'abitualità del comportamento dell'imputato (ostativa all'applicazione dell'istituto), evidenziando l'identità di indole del reato per cui si ricorre e di quelli oggetto delle precedenti condanne da lui riportate in ragione della commissione di tutti i reati in discorso nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa, e ciò in ossequio ai parametri posti dalla sentenza di annullamento con rinvio (che aveva affermato che l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni: cfr.

Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107 - 01), così rendendo una motivazione congrua e logica che non può essere ulteriormente sindacata in questa sede; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso