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Ordinanza — n. 6707/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than legal qualification or penalty legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Calcagnile's appeal against the Lecce GIP's sentencing decision inadmissible de plano. Calcagnile argued violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and Article 133 of the Penal Code regarding sentencing proportionality. The Court ruled that appeals against sentencing applications are strictly limited to challenges regarding the defendant's will, lack of correlation with the request, legal qualification, or the legality of the penalty itself, excluding arguments on proportional balance.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentencing applications are inadmissible if they concern only the proportional balance of circumstances or the measurement of reductions, as these do not fall within the exclusive grounds of legal qualification or penalty legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing proportionality procedural admissibility criminal appeal grounds de plano inadmissibility ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272014 - 01); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
895 del 1967; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la violazione di legge e il vizio della motivazione in ragione della mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ed il secondo, che ha assunto la violazione dell'art.
art. 133 cod. pen
pen., ed il secondo, che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAGNILE GIUSEPPE nato a LECCE il 11/02/1984 avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Calcagnile Giuseppe ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Lecce gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reati di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n.1 e 585, comma 1, cod. pen. e artt. 61 n. 2, 2 e 4 legge n. 895 del 1967; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la violazione di legge e il vizio della motivazione in ragione della mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ed il secondo, che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi -il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca:

«motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec