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Ordinanza — n. 6706/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6706/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERTUSHA ADNAND nato il 05/09/1984 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Adnand Kertusha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena (segnatamente, in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa) e ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 61, n, 11 bis, 624 bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 bis e 337 cod. pen. (capo B) e 61, n. 11 bis, 61, n. 2, e 648 cod. pen. (capo C); considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'artt.442 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe ridotto la pena di un terzo per il rito abbreviato, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6706/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); - nel caso in esame la pena irrogato è conforme a quella indicata in sede di concordato; - non occorre dilungarsi per osservare che nella specie non può ravvisarsi, né per vero è stata prospettata, un'ipotesi di pena illegale che ricorre, per giurisprudenza consolidata, solo quando essa non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario ripetibili sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Adnand Kertusha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERTUSHA ADNAND nato il 05/09/1984 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Adnand Kertusha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena (segnatamente, in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa) e ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 61, n, 11 bis, 624 bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 bis e 337 cod. pen. (capo B) e 61, n. 11 bis, 61, n. 2, e 648 cod. pen. (capo C); considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'artt.442 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe ridotto la pena di un terzo per il rito abbreviato, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); - nel caso in esame la pena irrogato è conforme a quella indicata in sede di concordato; - non occorre dilungarsi per osservare che nella specie non può ravvisarsi, né per vero è stata prospettata, un'ipotesi di pena illegale che ricorre, per giurisprudenza consolidata, solo quando essa non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (cfr.

Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co