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Ordinanza — n. 6702/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6702/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/11/1978 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Giuseppe Calabrese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di furto a lui ascritto (resa all'esito di giudizio abbreviato); considerato che l'unico motivo di ricorso (con il quale è stato dedotto il vizio della motivazione circa l'effettiva commissione da parte dell'imputato del reato contestato e, segnatamente, della sua identificazione), è generico e manifestamente infondato in quanto reitera le doglianze prospettate con il gravame senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha fondato l'identificazione dell'imputato sul riconoscimento fotografico da parte dei gestori del bar de quo, ed assumendo in maniera assertiva che nella specie sarebbe stata mostrata una sola fotografia, dato ex se non dirimente dato che «l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 213 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6702/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 213 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
279437 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/11/1978 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Calabrese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di furto a lui ascritto (resa all'esito di giudizio abbreviato); considerato che l'unico motivo di ricorso (con il quale è stato dedotto il vizio della motivazione circa l'effettiva commissione da parte dell'imputato del reato contestato e, segnatamente, della sua identificazione), è generico e manifestamente infondato in quanto reitera le doglianze prospettate con il gravame senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha fondato l'identificazione dell'imputato sul riconoscimento fotografico da parte dei gestori del bar de quo, ed assumendo in maniera assertiva che nella specie sarebbe stata mostrata una sola fotografia, dato ex se non dirimente dato che «l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci