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Ordinanza — n. 6699/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against civil liability for aggravated threats, citing lack of decisive evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6699/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Michele Lapollo and Marco Pio Lapollo inadmissible, upholding the lower court's finding of civil liability for aggravated threats. The appellants argued for a different factual reconstruction and the necessity of re-examining witnesses, but the court found their arguments generic and unsupported by specific legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeals lacked merit and ordered the appellants to pay court costs and legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds of illegality; generic complaints regarding witness examination or sentencing determination without demonstrating decisive missing evidence result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals civil liability for threats decisive evidence standard renewal of trial proceedings court costs allocation aggravated threats procedural illegality minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
«in tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
285036 - 01), ipotesi che nella specie non ricorre; ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
284493 - 02); - è manifestamente infondato nella parte in cui assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere il giudizio al competente giudice civile di appello perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
285036 - 01), ipotesi che nella specie non ricorre; ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Galanti
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 - dep. 2023, B.
Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAPOLLO MICHELE nato a CERIGNOLA il 15/02/1953 LAPOLLO MARCO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 15/05/1983 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Lapollo e Marco Pio Lapollo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della pronuncia di primo grado, ne ha affermato la responsabilità agli effetti civili per il fatto a loro ascritto sub specie di minaccia aggravata e li ha condannati in solido al risarcimento del danno nei confronti della parte civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità degli imputati: - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa del fatto ed una diversa valutazione del compendio probatorio senza addurre effettivamente il travisamento della prova, bensì compendiando il tenore degli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - è del tutto inconducente nella parte in cui ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio (dato che la sentenza impugnata ha riformato quella di primo grado ai soli effetti civili); - è generico nella parte in cui censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria, (disposta dal Giudice di appello solo per assumere la testimonianza della persona offesa) anche per escutere il teste Moccia e svolgere l'esame degli imputati, atteso che:

«in tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna» (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Galanti, Rv. 287215 - 01); il primo Giudice aveva ricostruito il fatto (pervenendo a una statuizione liberatoria) solo sulla scorta della valutazione della deposizione della persona offesa, come detto escussa dalla Corte distrettuale; quest'ultima ha dato conto, al fine di ricostruire il fatto ai fini della decisione sulla responsabilità civile), della piena credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca della persona offesa, sufficiente a fondare sul suo narrato la decisione (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01), non risultando decisivo il riferimento alla conferma di esse derivante dalla deposizione del Moccia; sotto tale ultimo profilo il ricorso - che ha evidenziato come la persona offesa abbia reso dichiarazioni del medesimo contenuto di quelle già rese in primo grado - si limita ad assumere assertivamente la necessità di escutere il Moccia, non chiarendo in che termini la sua testimonianza potesse essere decisiva nel compendio probatorio, né indicando in che modo potesse esserlo l'esame degli imputati e per vero, neppure rappresentando che essi erano stati escussi dal primo Giudice, il quale in alcun modo (come per vero la Corte di appello) ha posto alla base della decisione le dichiarazioni dei ricorrenti (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 - dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02); - è manifestamente infondato nella parte in cui assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere il giudizio al competente giudice civile di appello perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez.

U., n. 38481 del 25/05/2023, D, Rv. 285036 - 01), ipotesi che nella specie non ricorre; ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila - gli imputati, in ragione della soccombenza, devono essere condanni alla rifusione delle '14 spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio in favore della parte civile Carlo Raffaele Dercole (cfr. memoria in atti), che si liquidano in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Dercole Carlo Raffaele che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre ac