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Ordinanza — n. 6696/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding fraud and subjective intent in bankruptcy fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Pino inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the imputation of responsibility and the subjective element of the crime. The appellant challenged the appellate court's confirmation of fraud in bankruptcy, arguing procedural flaws in the attribution of liability and the specific intent required for the offense. The court rejected these arguments as generic and insufficient to overturn the first-instance findings, citing established jurisprudence on the necessity of precise factual criticism.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal must contain specific grounds challenging the factual and legal reasoning of the lower court; generic complaints regarding the attribution of responsibility or the existence of subjective intent without pointing to specific errors in the evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy fraud specific grounds requirement subjective intent procedural defect costs of appeal Cassation jurisprudence ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
269904); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
269904); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai
Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati
Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi
279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv.
Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO PASQUALE nato a SANTA CESAREA TERME il 06/04/1950 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasquale Pino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che ha disatteso il gravame richiamando la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), la quale aveva attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto, distinguendo il periodo precedente e quello successivo alla morte Vittorio Angelè (indicando le prove testimoniali dalle quali ha tratto tale dato) - non muovendo compiute critiche a tale iter bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della sua responsabilità anche a titolo di concorso, prospettando una ricostruzione alternativa (senza addurre con la necessaria specificità il travisamento del dato probatorio, che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è del tutto generico ordine all'elemento soggettivo, segnatamente del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, poiché ha mosso censure relative alla sussistenza del dolo specifico quantunque nella specie sia stata affermata la responsabilità dell'imputato per bancarotta documentale c.d. generica, che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01;

Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de