Sentenza — n. 6692/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della prima decisione che aveva affermato la responsabilità di Luigi Vonghia per il delitto di minaccia, provvedendo a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha escluso la contestata recidiva, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando le statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6692/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha escluso la contestata recidiva, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando le statuizioni civili.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VONGHIA LUIGI nato a GALATONE il 09/08/1954 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della prima decisione che aveva affermato la responsabilità di Luigi Vonghia per il delitto di minaccia, provvedendo a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha escluso la contestata recidiva, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando le statuizioni civili.
2. Avverso la pronuncia di appello è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata prospettata la violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto essere rilevata a seguito dell'esclusione della recidiva, perché maturata anteriormente alla pronuncia di appello, in ossequio a quanto chiarito dalle Sezioni Unite.
3. Premesso che, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 - dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), è dirimente osservare che, in effetti, tenuto conto dell'esclusione della contestata recidiva, il 27 novembre 2021 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 10 ottobre 2013), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e di un periodo di sospensione pari a giorni 231: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.). Deve, perciò, disporsi l'annullamento senza rinvio agli effetti penali del provvedimento impugnato.
4. Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Marisa Manta poiché: - dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con la quale è stata prospettata la prescrizione del reato dopo la decisione di primo grado, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01); - e in ogni caso essa non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione proposto, essendosi limitata a chiedere il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili nonché la rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Nulla per le spese di parte civile.