Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6691/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6691/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA MARCO nato a GALLIPOLI il 15/10/1973 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Marco Barba ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di violenza privata (consumata e tentata) e minaccia (capi b., c. e d. della rubrica) per assenza di querela, e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per un ulteriore fatto di violenza privata (capo a.), e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 18 marzo 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 17 maggio 2024, entro il termine di sessanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dal detto termine fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui esso spirava il 2 luglio 2024 e il ricorso, presentato il 16 luglio 2024, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che, di conseguenza, non occorre dilungarsi per osservare che il ricorso - che ha denunciato la violazione dell'articolo 610 cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, nonché il vizio di motivazione - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 610 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6691/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e d. della rubrica) per assenza di querela, e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per un ulteriore fatto di violenza privata (capo a.), e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 18 marzo 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 17 maggio 2024, entro il termine di sessanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dal detto termine fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui esso spirava il 2 luglio 2024 e il ricorso, presentato il 16 luglio 2024, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che, di conseguenza, non occorre dilungarsi per osservare che il ricorso - che ha denunciato la violazione dell'articolo 610 cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, nonché il vizio di motivazione - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
quantificazione del torto morale esame delle censure formali motivazione inadeguata delle censure costituzionali clausola di coscienza diritto morale dell'autore motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 610 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA MARCO nato a GALLIPOLI il 15/10/1973 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Barba ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di violenza privata (consumata e tentata) e minaccia (capi b., c. e d. della rubrica) per assenza di querela, e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per un ulteriore fatto di violenza privata (capo a.), e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 18 marzo 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 17 maggio 2024, entro il termine di sessanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dal detto termine fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui esso spirava il 2 luglio 2024 e il ricorso, presentato il 16 luglio 2024, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che, di conseguenza, non occorre dilungarsi per osservare che il ricorso - che ha denunciato la violazione dell'articolo 610 cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, nonché il vizio di motivazione - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riQorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende