Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal censure and manifestly unfounded prescription argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gioacchino Vitobello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vitobello argued that the lower court's reasoning regarding criminal liability was flawed and that the statute of limitations had expired before the second-instance judgment. The court rejected these claims, noting the appeal lacked specific legal censure and that the interruption of the limitation period due to recidiva reiterata meant the deadline expired after the contested sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, n. 1; Art. 365, comma 1, n. 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without alleging a distortion of evidence or failing to address the reasoning of the contested judgment; furthermore, an appeal manifestly unfounded regarding the statute of limitations is inadmissible, precluding the court from examining prescription at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITOBELLO GIOACCHINO nato a TRINITAPOLI il 18/08/1971 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gioacchino Vitobello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 217 legge fall. (con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata); ritenuto che il primo motivo - con cui si denuncia il vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale- non contiene rituali censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto, senza denunciare il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi con l'iter argomentativo della pronuncia impugnata (che ha indicato le ragioni per cui ha disatteso la prospettazione difensiva, alla luce in particolare di deposizione del commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabilità: cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che il termine di prescrizione del reato sarebbe maturato anteriormente alla pronuncia di secondo grado - è manifestamente infondato in quanto, è stata ritenuta la recidiva reiterata (art. 99, comma 4 cod. pen.) da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod. pen.), ragion per cui il tempo necessario a prescrivere, pari ad anni dieci, sarebbe spirato il 13 agosto 2024 (tenuto conto della sospensione per 64 giorni, alla luce del differimento dell'udienza del 21 aprile 2020 per l'emergenza pandemica, e del rinvio dell'udienza del 10 luglio 2020 al 7 ottobre 2020 su richiesta della difesa), quindi successivamente alla sentenza impugnata (resa il 27 ottobre 2023), non occorrendo dilungarsi per osservare che la manifesta infondatezza (e, dunque, l'inammissibilità del ricorso) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d