Cassation annuls theft conviction due to lack of private prosecution requirement for aggravated theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction for aggravated theft because the prosecution proceeded without a private complaint from the victim. The defendant argued the aggravating circumstance of public service use should have allowed automatic prosecution, but the court found no complaint was filed. Consequently, the criminal action was void due to the statutory requirement for private prosecution in this specific theft scenario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.: Theft is punishable upon private complaint unless the victim is incapacitated or the theft involves goods destined for public service; absence of a complaint renders the prosecution inadmissible.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBUTO FRANCESCO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 09/05/1962 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 aprile 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del 9 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Bari ha condannato Francesco Barbuto per il delitto di furto aggravato di energia elettrica.
2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali sono stati prospettati: - la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, poiché la Corte di merito avrebbe riconosciuto la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) in difetto del gravame del Pubblico ministero, non considerando la natura valutativa di essa e l'irritualità di una sua contestazione in fatto, così erroneamente ritenendo procedibile d'ufficio il reato (primo motivo); - il vizio della motivazione, omessa in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge (in particolare, della sospensione condizionale della pena; secondo motivo).
3. Non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il 14 gennaio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 29 gennaio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01).
4. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbito il secondo. Deve considerarsi che: - il regime di procedibilità per il reato in imputazione è oggi mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 (cfr. art. 99- bis d. lgs. 150 cit.); difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»; - nel caso in esame non consta che l'ente offeso abbia presentato querela, neppure entro il termine previsto dall'art. 85 d.
Igs. 150 cit., ossia tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (essendo presente in atti unicamente una denuncia);- il Tribunale - e ciò è dirimente - ha affermato la responsabilità dell'imputato per furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), senza che possa venire in rilievo, proprio in ragione della decisione del primo Giudice e in mancanza di appello del Pubblico ministero, la rituale contestazione o meno dell'aggravante di aver commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio che determinerebbe la procedibilità d'ufficio, la cui sussistenza in ogni caso la Corte di merito ha ritenuto in violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 9123 del 08/11/2017 - dep. 2018, Pati, Rv. 272188 - 01).
Con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di q