Italian Court dismisses appeal against suspended sentence revocation due to generic grounds lacking legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on generic assertions regarding legal violation and erroneous application without specific factual elements. The appellant, Salvatore Scafidi, challenged the revocation of his suspended sentence by the Tribunal of Catania, arguing for a violation of criminal law and lack of motivation. The court rejected these vague claims as insufficient to establish legitimate grounds for review, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal decision is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to specify the elements of the alleged legal violation or erroneous application of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFIDI SALVATORE nato a BIANCAVILLA il 23/12/1997 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
q)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Scafidi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che revoca il beneficio della sospensione condizione della pena precedentemente concesso all'imputato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 2485/2022 del 27.04.2022; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge penale, l'erronea applicazione della stessa nonché l'omessa motivazione - si affida ad asserti del tutto generici (per nulla chiari in ordine agli elementi che con essi si è inteso dedurre) che non consentono di comprendere le censure di legittimità che si sono mosse al provvedimento impugnato (cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29