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Ordinanza — n. 6686/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded prescription argument regarding recidiva rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of prescription was manifestly unfounded. The appellant argued that the statute of limitations expired in 2023, but the lower court correctly applied the rule of reiterated recidiva to extend the limitation period to ten years, expiring in 2024. Consequently, the court ruled that the procedural defect precluded any examination of the merits, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 161 c.p.: When a ground for appeal is manifestly unfounded, the appeal is inadmissible, and the court may not examine the merits of the prescription defense.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifestly unfounded grounds statute of limitations reiterated recidiva procedural defect court costs and fine prescription period extension ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 99, comma 2 c.p.
Art. 99, comma 4 c.p.
Art. 161, comma 2 c.p.
da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod.
Art. 339 c.p.
e 110, 612, comma 2 in relazione all'art. 339 cod.
art. 339 cod. pen
e 110, 612, comma 2 in relazione all'art. 339 cod.
art. 99, comma 2 cod. pen
art. 99, comma 4 cod. pen
- è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata ritenuta la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen.
art. 161, comma 2 cod. pen
da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod.
art. 616 cod. proc. pen
266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI CARMELO nato a MESAGNE il 09/07/1969 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carmelo Leuzzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e ne ha confermato nel resto la dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110, 582 cod. pen. e 110, 612, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen., rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio,; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria, da parte della Corte territoriale, della prescrizione dei detto delitti (che sarebbe maturata il 22 agosto 2023, dunque prima della sentenza di secondo grado, essendo stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata ritenuta la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen. da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod. pen.), ragion per cui il tempo necessario a prescrivere, pari ad anni dieci, sarebbe spirato il 22 agosto 2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata (resa il 13 marzo 2024), non occorrendo dilungarsi per osservare che la manifesta infondatezza (e, dunque, l'inammissibilità del ricorso) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr.

Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso