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Ordinanza — n. 6685/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific legal censure against the lower court's findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cristina Marcella Crimi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for theft aggravated by exposure to public trust but offered only generic assertions without specific legal censure. The court rejected the appeal because the arguments failed to address the factual reasoning or legal basis of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic assertions that do not effectively censure the lower court's decision or provide specific legal grounds for violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specific censure theft aggravated public trust exposure court costs criminal procedure spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 625 c.p.
Rilevato che Cristina Marcella Crimi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che l'ha condannata per il reato di furto, aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Rilevato che Cristina Marcella Crimi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che l'ha condannata per il reato di furto, aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI CRISTINA MARCELLA nato a MARSALA il 15/01/1974 avverso la sentenza del 27/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cristina Marcella Crimi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che l'ha condannata per il reato di furto, aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della predetta aggravante -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di impugnata, contiene asserti del tutto generici, sia nella parte in cui fa riferimento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, già esclusa dal Tribunale, sia allorché fa generico riferimento alla natura valutativa della circostanza della commessione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, espressamente contestata con l'editto accusatorio, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter speso sul punto dal primo Giudice (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2