Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal censure and failure to challenge evidence properly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicola Giordano inadmissible, confirming his conviction for burglary. Giordano argued for an alternative factual reconstruction without formally challenging the lower court's reasoning or alleging specific legal violations. The court rejected this approach, noting that generic allegations of evidence misinterpretation are insufficient under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds fail to contain specific censure of the legality of the decision or a formal challenge to the evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NICOLA nato a MATERA il 30/05/1980 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nicola Giordano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo del ricorso (articolato in tre punti), con cui si denunciano la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio della motivazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'íter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e ciò sia allorché ha censurato l'apprezzamento della prova (segnatamente, delle sommarie informazioni rese da Angelo Coretti) e assunto una carente ricostruzione del fatto, sia a proposito alla qualificazione del fatto come furto consumato, profilo rispetto al quale pure si offre un'alternativa a ricostruzione dell'accaduto, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato come l'imputato avesse già portato i beni di proprietà della persona offesa all'interno del proprio appartamento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e nel resto contiene una serie di allegazioni di richiami giurisprudenziali non riferiti in alcun modo al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso