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Ordinanza — n. 6683/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6683/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ANNA MARIA natct a POTENZA il 17/05/1973 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Anna Maria Messina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 453 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (alla luce di quanto dedotto con secondo motivo di appello), è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha confutato la prospettazione difensiva (volta a escludere la consapevolezza, da parte della ricorrente, della falsità delle banconote) valorizzando il contegno tenuto dalla Messina innanzi al commerciante presso il quale ella aveva inteso spenderle, così rendendo una motivazione congrua e logica e, dunque, qui non sindacabile, a fortiori sulla scorta della prospettazione difensiva che con essa non si confronta (cfr.

Regesto Legislator

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art. 453 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6683/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 453 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (alla luce di quanto dedotto con secondo motivo di appello), è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha confutato la prospettazione difensiva (volta a escludere la consapevolezza, da parte della ricorrente, della falsità delle banconote) valorizzando il contegno tenuto dalla Messina innanzi al commerciante presso il quale ella aveva inteso spenderle, così rendendo una motivazione congrua e logica e, dunque, qui non sindacabile, a fortiori sulla scorta della prospettazione difensiva che con essa non si confronta (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda ricorso per risarcimento danni rimborso delle spese indennità di patrocinio sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 453 cod. pen
Rilevato che Anna Maria Messina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 453 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ANNA MARIA natct a POTENZA il 17/05/1973 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Anna Maria Messina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 453 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (alla luce di quanto dedotto con secondo motivo di appello), è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha confutato la prospettazione difensiva (volta a escludere la consapevolezza, da parte della ricorrente, della falsità delle banconote) valorizzando il contegno tenuto dalla Messina innanzi al commerciante presso il quale ella aveva inteso spenderle, così rendendo una motivazione congrua e logica e, dunque, qui non sindacabile, a fortiori sulla scorta della prospettazione difensiva che con essa non si confronta (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29