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Ordinanza — n. 6681/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for threat conviction due to lack of specific evidence review and generic merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6681/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for threats by arguing a different assessment of witness credibility and the legal qualification of the act. The court rejected these generic merit arguments, ruling that such challenges must cite specific procedural violations rather than merely disputing the factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the factual assessment of evidence or the legal qualification of a crime is inadmissible unless it specifically alleges a violation of law or a distortion of the evidence, as generic complaints regarding the merit of the judgment do not suffice to reach the cassation court.

Parole chiave

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threats conviction inadmissible appeal violation of law witness credibility court costs procedural violation merit arguments ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Rilevato che Pierluigi Raffo ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto che lo ha condannato per il delitto di minaccia (art. 612 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
46288/2016, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrentr al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000
261678 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 - prospetta con assedi patentemente generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
46288/2016, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, Di Maggio
Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo
Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 46288/2016
Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFO PIERLUIGI nato a CAGLIARI il 06/10/1970 avverso la sentenza del 21/06/2024 del GIUDICE DI PACE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pierluigi Raffo ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto che lo ha condannato per il delitto di minaccia (art. 612 cod. pen).; considerato che il primo motivo di ricorso (che assume la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla sua qualificazione giuridica), non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo anzitutto dell'attendibilità della persona offesa, che avrebbe in particolare trovato smentita nella deposizione della teste Plati e che, invece, sarebbe stata erroneamente ritenuta corroborata dalla deposizione della teste Prati) senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite di un generico compendio degli elementi in atti e di una disamina parcellizzata di essi: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare irritualmente in questa sede la prova del fatto; inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, in quanto il Giudice di merito ha dato conto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, dell'attitudine della condotta ad intimorire e, dunque, della sua capacità di incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, Di Maggio Rv. 278664 - 01;

Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 - prospetta con assedi patentemente generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrentr al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così