Cassation court dismisses appeal against appeal court acquittal and lighter sentence for multiple crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Ancona Court of Appeal's decision to acquit the defendant on one charge while convicting him on others with a mitigated sentence. The defense argued for a violation of sentencing guidelines and procedural errors regarding the calculation of penalties, but the court found these arguments generic and unsupported by evidence. Consequently, the court rejected the claims as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 546, 81, 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, manifestly unfounded, or rely on hypothetical assumptions regarding the lower court's sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCILNAU TUDOREL (CUI: 04LF8JG) nato il 18/07/1987 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Tudorel Cocilnau ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di cui all'art.648 cod. pen. (capo A. della rubrica), ne ha affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 482 in relazione all'art. 477 cod. pen. nonché agli artt. 56, 48, 480 cod. pen. (così rispettivamente riqualificati i fatti contestati ai capi B. e C.) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 546 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, apparente - in ordine alla determinazione della pena (ivi compreso l'aumento per continuazione), è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando tra l'altro (allorché ha negato i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, oltre che con diretto riferimento alla determinazione della pena) i precedenti penali dell'imputato (e, in particolare, un precedente specifico, indicando la relativa pronuncia di condanna), la cui sussistenza è negata assertivamente dalla difesa; e ciò è a dirsi anche in ordine all'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo C. che, in relazione allo spazio edittale per il delitto tentato (reclusione da un mese a un anno e quattro mesi), è contenuto, ragion per cui la motivazione è con evidenza adeguata (dato che, come chiarito da Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., poiché la pena irrogata per il reato di cui al capo 3. (recite: capo C.) sarebbe superiore a quella inflitta dal primo Giudice - è manifestamente infondato e si affida ad assunti ipotetici, in quanto: all'esito del primo grado di giudizio era stata irrogata la pena di un anno e tre mesi di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, per tutti e tre i reati in imputazione (unificati per continuazione); la Corte territoriale, in mancanza di un motivo d'appello sul trattamento sanzionatorio (se non per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), ha irrogato la pena di mesi dieci di reclusione (un anno per il reato di cui al capo B, tre mesi ex art. 81 cpv. cod. pen., per quello di cui al capo C., ridotta per il rito) che non può dirsi superiore a quella determinata dal Tribunale di Ancona, non potendo ritenere rituale la censura difensiva fondata su una prospettazione in termini di mera probabilità della determinazione della pena da parte dello stesso Tribunale; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.