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Ordinanza — n. 6671/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant raised a new issue not previously argued to the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6671/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant raised a new complaint regarding criminal liability that was not included in the original appeal arguments. The appellant had previously contested only the sentencing amount, while the appellate court had already addressed the liability issue by adopting the prosecution's stance. The court ruled that since this specific legal question was not formally raised before the second instance, it has become res judicata and cannot be revisited in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility res judicata criminal liability new grounds appeal appellate court jurisdiction procedural default criminal motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLA ELIO nato a ROMA il 28/08/1985 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; Rilevato che: la doglianza dell'imputato, attinente all'affermazione della penale responsabilità, afferisce a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, piuttosto, la quantificazione della pena; giova richiamare il pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); d'altro canto, il giudice di appello ha accolto quel motivo determinando la pena proprio nella misura indicata nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato; considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec