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Ordinanza — n. 6670/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6670/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nicola Greco inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. Greco argued that the lower court erred in legally qualifying the facts regarding a firearm found in his possession, but the appeal was lodged on a ground not permitted by Article 448, paragraph 2-bis. The Court ruled that such appeals are limited to manifest errors where the legal qualification is immediately obvious and eccentric to the charges, which were not met here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In appeals against sentencing, alleging erroneous legal qualification, only manifest errors are admissible, requiring the qualification to be immediately obvious and eccentric to the charges.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error legal qualification sentencing appeal grounds code criminal procedure legal qualification error violazioni della legge sulle armi ricorso per cassazione istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO NICOLA nato a LECCE il 08/11/1970 avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con sentenza del 15 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Nicola Greco la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di un anno, dieci mesi e 3.600 euro di multa in relazione al reato di cui alla rubrica imputativa; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto alla luce degli «approfondimenti tecnici» compiuti sulla pistola rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, con conseguente esclusione dell'applicabilità della norma incriminatrice il ricorso vede su motivo non consentito, giacché, a norma dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; ritenuto che: la disposizione processuale citata deve intendersi, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, nel senso che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 e altre conformi precedenti); dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso non risultano ricorrere le condizioni che consentono la proposizione del motivo di ricorso; considerato che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm