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Ordinanza — n. 6668/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the appellant instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition, violating mandatory representation rules. The appellant, Michele Arciuli, argued for the review of a supervision decree, but the court noted that the filing breached Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if filed personally by the appellant instead of being signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense representation special register of attorneys personal filing prohibition court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCIULI MICHELE nato a GIOVINAZZO il 08/04/1980 avverso il decreto del 09/08/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; • Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letto il ricorso; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Michele ArciUli, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16