Italian Court dismisses appeal against partial recognition of continued offense in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to extend the continued offense doctrine to a new charge. The appellant argued that the lower court failed to recognize the link between the new crime and prior convictions, while also claiming a lack of reasoning regarding the reduced sentence for the satellite offense. The court ruled that the lower court's decision was based on formal violations and that the significant reduction in the sentence for the satellite crime was properly motivated by the defendant's personality and conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge's discretionary power to apply the continued offense rule requires a factual link between crimes, and a substantial reduction in the sentence for a satellite offense constitutes valid reasoning for the increase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMONACO VINCENZO nato a CASTIGLIONE DI SICILIA il 15/06/1970 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Messina ha riconosciuto parzialmente il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne riportate da Vincenzo Lomonaco con distinte sentenze delle quali la prima per i delitti di cui all'art. 416bis cod. pen., estorsione, narcotraffico e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e la seconda per estorsione; con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del medesimo vincolo per la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; con il secondo motivo viene criticata l'assenza di motivazione sull'aumento a titolo di continuazione quantificato per il reato di cui alla seconda sentenza; ritenuto che: entrambi i motivi tendono a sollecitare a questa Corte valutazioni in punto di fatto mediante la nuova disamina di questioni già valutate ed esaminate dal giudice dell'esecuzione; in particolare, quanto al mancato riconoscimento della continuazione anche con il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte di appello ha segnalato la natura «formale» della violazione e l'assenza di qualsiasi collegamento con le altre condotte delittuose; a fronte di tale motivazione, la tesi del ricorrente che pretende di affermare la sussistenza del vincolo della continuazione in ragione della sua intraneità a contesti mafiosi è assertiva e inidonea ad individuare una qualsiasi frattura della ricostruzione complessivamente operata nell'ordinanza impugnata; il secondo motivo tende ad individuare un difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena per il reato satellite, laddove il giudice dell'esecuzione ha ridotto sensibilmente la pena fissata in sede di cognizione (da undici a tre anni) spiegando che ha tenuto conto delle «modalità della condotta» e della «personalità del reo»; in tal modo ha, senz'altro, assolto all'obbligo di motivare l'aumento in ossequio al principio consolidato secondo cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella 9)( determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216;
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas