Cassation Court dismisses appeal regarding partial deduction of time served in continued crimes execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the entire reduction in sentence for continued crimes should be deducted from the execution penalty. The court rejected this, citing established jurisprudence that only time served after the crime or without title must be counted, requiring the continued crime to be split into individual violations. Furthermore, the appeal was deemed generic for failing to specify the calculation method used by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The recognition of the continuity bond in execution proceedings does not automatically allow the residual difference to be attributed to the execution penalty, as only custody or time served without title after the crime must be counted, necessitating the splitting of the continued crime into individual violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLI FRANCESCO nato a SALERNO il 06/05/1989 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Francesco Memoli volta ad ottenere la rideterminazione della pena da eseguire, in conseguenza del pregresso riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., mediante detrazione integrale del computo delle pene espiate senza titolo per effetto della riduzione di pena; il ricorso propone un motivo di censura con il quale reitera la tesi della totale necessità di detrarre l'intero periodo di diminuzione della pena emergente dall'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione; ritenuto che: l'assunto del ricorrente si contrappone all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435;
Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101; Sez. 1, Sentenza n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418; Sez. 4, n. 27948 del 29/05/2001, Marsili, Rv. 219607); il ricorso si articola, peraltro, in una censura del tutto generica atteso che, a fronte dell'orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte, omette di indicare in base a quale criterio ha operato il calcolo della pena che, in tesi, dovrebbe essere detratta, a fronte delle puntuali indicazioni rese nel provvedimento impugnato e del diverso ricalcolo del cumulo da parte del pubblico ministero; considerato che pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 2 gil di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle