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Ordinanza — n. 6663/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution court ruling declaring prisoner's request for sentence benefits inadmissible due to procedural delay and evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Florence Court of Appeal's decision to reject the prisoner's request for sentence benefits. The lower court found the request untimely under Article 175 of the Criminal Procedure Code because the prisoner was arrested in July 2024 but only applied in September 2024. Furthermore, the court noted the applicant had been evading his declared domicile since 2011, rendering him voluntarily untraceable. The Supreme Court ruled that the appeal failed because it did not address the substantive grounds of evasion and procedural delay, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 670, comma 1, cod. proc. pen.: A request for remittance of time limits for sentence benefits is inadmissible if filed after the execution of the prison order and if the convicted person has evaded their declared domicile, as the delay and evasion preclude the application of the relevant procedural provisions.

Parole chiave

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procedural delay prisoner evasion sentence benefits criminal procedure code inadmissible appeal execution court voluntary untraceability ritiro dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 670, comma 1, cod. proc. pen.
e di avere avanzato l'istanza ai soli fini dell'art. 670, comma 1, cod.
art. 175 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SOUBHI MOUSSA nato il 12/09/1973 avverso l'ordinanza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione,_ ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Moussa Soubhi con la quale è stata chiesta la dichiarazione di nullità della notifica del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione e la nullità della notifica della revoca del decreto di sospensione per inesistenza delle stesse, con contestuale richiesta di rimessione nei termini per chiedere i benefici dell'ordinamento penitenziario; atti notificati, rispettivamente, nel giugno e nel settembre 2018; a fondamento ha segnalato la tardività dell'istanza ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. essendo stato tratto in arresto il condannato, per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il 25 luglio 2024 ed essendo stata presentata l'istanza di remissione in termini in data 10 settembre 2024; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza, altresì, infondata nel merito essendo El Soubhi evaso dal domicilio dichiarato sin dal 15 novembre 2011, con conseguente inserimento nell'elenco dei catturandi; il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata eccependo di non avere richiesto la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. e di avere avanzato l'istanza ai soli fini dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto che: la censura attinge solo una delle rationes decidendi del provvedimento impugnato che, oltre a segnalare la tardività dell'istanza, ha evidenziato la sua infondatezza nel merito risultando la condotta di evasione del condannato dal domicilio eletto sin dal 2011, epoca a partire dalla quale si è reso volontariamente irreperibile; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend