Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to first-time raising of non-prosecution issue under Art. 131-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision to exclude criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code, arguing a lack of reasoning. The court rejected this because the issue was raised for the first time at the cassation level, violating procedural rules that require such arguments to be presented earlier.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The question of non-prosecution under Article 131-bis cannot be raised for the first time at the Court of Cassation if the article was already in force at the time of the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERVEDIO MICHELE nato a BARI il 03/02/1988 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno violava le prescrizioni non essendo presente nella propria abitazione in data 25 ottobre 2015; con l'unico motivo di ricorso viene contestata l'assenza di motivazione con riguardo alla esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che: non risulta la richiesta della causa di non punibilità in sede di appello e ciò rende inammissibile la correlata questione posta, per la prima volta, in questa sede di legittimità; deve, a tale proposito, essere richiamato il condiviso orientamento secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (fra le molte, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.