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Ordinanza — n. 6659/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding suspended sentence revocation, ruling the five-year period starts from sentence irrevocability, not crime date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the five-year period for revoking a suspended sentence should begin from the date the crime was committed rather than when the granting sentence became irrevocable. The court rejected this, affirming that the statutory timeline must be calculated from the date the sentence became irrevocable, a principle consistently applied by execution judges.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 1, cod. pen.; Art. 168, comma 1, cod. pen.: For the purpose of revoking a conditional suspension of sentence, the five-year or two-year period prescribed must be calculated starting from the date the granting judgment became irrevocable.

Parole chiave

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conditional suspension revocation five year period calculation sentence irrevocability date criminal execution procedure appeal inadmissibility revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 1, cod. pen.
Art. 168, comma 1, cod. pen.
art. 168 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NHARI HAKIM (CUI 03GJENW) nato il 07/11/1992 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: ..iteGfttott, con il provvedimento impugnato il Tribunale dirlZ~ in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Hak'm Nhari con sentenze Del Tribunale di Modena del 15 maggio 2018 e del 3 novembre 2020, irrevocabili, rispettivamente, il 7 luglio 2018 e il 22 novembre 2020; la decisione è stata motivata con la commissione di un delitto, in data 14 gennaio 2022, per il quale il ricorrente ha riportato condanna con sentenza del 26 settembre 2022, irrevocabile il 25 novembre 2023; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'avvenuto computo del quinquennio di cui all'art. 168 cod. pen. dalla data di irrevocabilità delle sentenze concessive del beneficio e non, come ritenuto corretto, dalla data di commissione del reato; ritenuto che l'assunto difensivo è radicalmente privo di fondamento, dovendosi applicare il principio, applicato dal giudice dell'esecuzione e qui condiviso, secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio» (fra le molte, Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095); considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.